Assocamerestero
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Statuto e regolamento applicativo

Art. 1 (NATURA E FINI)

1. L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) – Assocamerestero – è associazione senza scopo di lucro, costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, al fine di rappresentare e valorizzare le Camere di Commercio Italiane all’Estero in raccordo con gli altri enti del sistema camerale italiano, nelle sue connessioni a livello internazionale e le sue articolazioni a livello territoriale, nonché con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori economici.

2. La mission di Assocamerestero si esprime attraverso il perseguimento di tre obiettivi principali:

a) curare il rafforzamento dell’identità e del senso di appartenenza alla rete camerale da parte delle CCIE associate, anche attraverso la diffusione di modalità di funzionamento e comportamenti organizzativi ispirati alle “Linee guida di indirizzo deontologico” per l’attività camerale;

b) esprimere una efficace rappresentanza degli interessi delle CCIE, in particolare al fine di rafforzare l’immagine e ampliare le relazioni d’affari del network;

c) erogare efficienti servizi ai propri associati, sia di interesse generale e trasversale, sia su specifiche tematiche che possono vedere interessati anche altri soggetti pubblici e privati.

Questa formulazione sottolinea che le CCIE trovano in Assocamerestero il loro momento di sintesi e di rappresentanza, dando vita ad un sistema “a rete”.

Esiste, in altre parole, un rapporto di reciprocità in virtù del quale Assocamerestero deve la sua legittimazione alle CCIE aderenti e queste, a loro volta, si integrano nel sistema al momento della loro adesione ad Assocamerestero.

La rappresentanza che Assocamerestero esercita per la valorizzazione delle CCIE si estende a molteplici livelli, come specificato nella seconda parte dell’articolo, rispettando e facendo rispettare i valori associativi che contraddistinguono il network delle CCIE.

Pur non avendo fini di lucro, Assocamerestero si impegna, tuttavia, a promuovere e a partecipare ad attività di business, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi e, in sintesi, a una maggiore affermazione dell’identità, del valore e delle iniziative della rete delle CCIE associate.

Art. 2 (SOCI)

1. Sono soci:

a) le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), riconosciute dal Governo italiano ai sensi della Legge 1º luglio 1970, n. 518;

b) le associazioni e le organizzazioni di diritto estero aventi le medesime finalità statutarie delle CCIE e ancora non riconosciute come tali dal Governo italiano, considerate come soci effettivi a seguito di decisione del Consiglio Generale;

c) l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), con una rappresentanza paritetica rispetto al numero di soci di cui alle lett. a) e b) precedenti;

2. Può associarsi, previa delibera e secondo le modalità definite dal Consiglio Generale, ogni altro soggetto i cui fini o attività siano volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e delle comunità degli affari o la cui mission sia, comunque, coerente rispetto a quella di Assocamerestero.

Il disposto statutario opera una distinzione tra Camere “riconosciute dal Governo italiano” e Camere ancora prive di questo riconoscimento (comprese, invece, sotto la dizione del comma 1, lettera b)). La ragione di ciò si collega al fatto che il “riconoscimento” costituisce senz’altro una sorta di “credenziale” che accresce l’affidabilità della nostra presenza sul territorio, oltre a consentire l’accesso al co-finanziamento ministeriale, ma che l’appartenenza al network delle CCIE debba collegarsi – oltre, appunto, all’esistenza dei requisiti richiesti dal citato disposto legislativo, verificata per almeno due anni e sancita dal riconoscimento – anche al rispetto del “Regolamento per la pre-adesione ad Assocamerestero e per i sodalizi associati", delle già citate “Linee guida di indirizzo deontologico” per l’attività camerale, nonché degli standard organizzativi di cui all’art.7, comma 7, lettera h) del presente Regolamento.

Ne consegue, quindi, che le Camere costituite in conformità agli indirizzi forniti da Assocamerestero sotto i nostri auspici (e quasi sempre con i nostri supporti), sono soci alla stessa stregua delle prime, anche se lo Statuto le cita separatamente.

Per quanto riguarda Unioncamere (lett. c del comma 1), la sua pariteticità si concretizza attribuendole, in sede assembleare, un numero di voti pari a quello delle CCIE e degli organismi associati in quel dato momento, riconosciuti o meno come Camere di Commercio Italiane all’Estero dal Governo italiano.

I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto di voto in sede assembleare e il numero dei loro voti è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello, paritetico, delle CCIE associate e di Unioncamere. La quota associativa da loro dovuta è anch’essa da considerare aggiuntiva e viene fissata dall’Assemblea, su proposta del Presidente, così come previsto all’art.7, comma 7, lettera b)

Art. 3 (AMMISSIONE E CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI)

1. Il Consiglio Generale decide l’ammissione dei nuovi soci di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e all’art. 2, comma 2.

2. La qualità di socio cessa:

a) per lo scioglimento dell’organismo associato;

b) per recesso, che deve essere comunicato almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio sociale e produce effetto per l’esercizio successivo;

c) per decadenza nel caso previsto dal comma 2 dell’art. 13.

3. La qualità di socio può essere temporaneamente sospesa o cessa:

a) per decisione del Consiglio Generale, in applicazione di quanto previsto dai regolamenti interni vigenti e, in particolare, dalle “Linee guida di indirizzo deontologico” per l’attività camerale;

b) per morosità nei pagamenti delle quote associative. Nel caso di morosità continuativa per 2 anni, il socio è sospeso e perdurando la morosità fino al terzo anno, il socio è escluso;

c) per inottemperanza alle decisioni sugli standard organizzativi (Art. 7, comma 7, lettera h).

I requisiti elencati dal già citato disposto legislativo possono essere assunti anche per la valutazione che deve compiere Assocamerestero, dal momento che i requisiti che si chiedono ad una Camera per associarsi sono una “carta” costitutiva, una sede, organi direttivi, una struttura operativa, una capacità relazionale e promozionale, ecc. Ciò che Assocamerestero richiede in più, e considera anzi imprescindibile, è l’esistenza – tra gli organi – del Consiglio Generale, che il legislatore invece non elenca (in quanto ritenuto ininfluente ai fini del riconoscimento).

Se questi sono gli elementi attraverso cui si realizza formalmente il procedimento di ammissione, nella pratica la costituzione, e quindi l’inserimento nel “sistema”, di una nuova Camera vede quasi sempre Assocamerestero chiamata in causa dagli stessi promotori, che necessitano della sua assistenza, per dotarsi dei requisiti indispensabili per configurarsi come una CCIE.

I casi in cui il processo costitutivo non segue questa falsa-riga sono un’eccezione, e solo per questi si prevede una richiesta formale; si può quindi parlare di “adesione”, anche se formalmente spetta al Consiglio Generale di Assocamerestero decretarne l’ammissione (ved. appunto il comma 1. di questo articolo).

Per quanto riguarda, poi, la cessazione, i casi sub a) e b) del comma 2., come pure quello disciplinato dalla lett. b) del successivo comma 3., sono auto-esplicativi e dispensano quindi da commenti o integrazioni.

Rimangono i casi contemplati dalla lett. c) del comma 2. e quelli delle lett. a) e c)del comma 3., che richiedono invece integrazioni applicative. Tutti fanno riferimento ad altri articoli e regolamenti che disciplinano la decadenza per comportamenti incompatibili con le nostre finalità e la difformità rispetto agli standard organizzativi.

Peraltro, la casistica del primo tipo trova completo ed esauriente inquadramento nello stesso art. 13, per cui rinviamo a quel momento ogni commento, mentre per quella del terzo tipo occorre di seguito formulare le necessarie integrazioni, tenuto conto che l’art. 7 stabilisce solo alcune competenze e non entra nel merito della perdita della qualità di socio.

Pertanto, spetta al Consiglio Generale pronunciarsi sulla sussistenza di situazioni in cui si configura la “inottemperanza alle decisioni sugli standards organizzativi” ed adottare le misure più rispondenti (ossia la sospensione e/o la cessazione che, stando al dettato statutario, può essere comminata senza passare necessariamente per la sanzione più lieve).

Comunque, il disposto che parla di “inottemperanza alle decisioni sugli standards organizzativi” va contestualizzato a situazioni e circostanze di natura variabile e tali quindi da non consentire la redazione di una casistica che abbia validità permanente ed universale.

In altre parole, gli standards organizzativi sono – e devono essere – la risposta a contesti di mercato ed a realtà camerali tutt’altro che uniformi, oltre che suscettibili, di modificarsi nel tempo: da ciò, l’impossibilità di definire ed elencare categorie valide oggettivamente.

Detti standards vengono adottati e resi noti attraverso i quotidiani canali di comunicazione esistenti tra il centro e la periferia (comunicazioni presidenziali; newsletter; siti web e collegamenti informatici; rilevamenti statistici ed indagini periodiche; attività progettuale; momenti assembleari, ecc.).

Conviene aggiungere che quando si parla di standards ci si riferisce, di norma, a:

  • le risorse materiali (sede, attrezzature e dotazioni informatiche);
  • le risorse umane (il Segretario Generale ed un organico rapportato a determinati parametri);
  • i livelli di attività (attività promozionale, capacità progettuale, criteri di funzionamento, modalità di comunicazione, ecc.),
  • la capacità relazionale (in tutte le direzioni: soci, altre CCIE, istituzioni locali ed italiane, pubbliche e private, associazioni, operatori economici, organi di informazione).

Per quanto concerne, infine, il caso contemplato dalla lett. a) del comma 3, si fa riferimento in primo luogo alle decisioni assunte dal Consiglio Generale sulla base di due elementi:

  • gli esiti dell’attività di “Monitoraggio delle associazioni in pre-adesione ad Assocamerestero e per i sodalizi associati”, in base al cui regolamento gli uffici di Assocamerestero avviano - a cadenza periodica, preferibilmente annuale – una raccolta di informazioni sulle diverse associazioni socie effettive di Assocamerestero ma non ancora riconosciute dal Governo italiano, nei confronti delle quali confermare o meno lo status di associato secondo il rispetto di alcuni criteri ivi contemplati;
  • il rispetto delle “Linee guida di indirizzo deontologico” adottate da Assocamerestero e dalle CCIE, che prevedono, in mancanza di composizione amichevole, l’applicazione di un meccanismo sanzionatorio – secondo quanto previsto dall’art.13 dello Statuto – da parte del Consiglio Generale, tenuto anche conto dell’eventuale parere del Collegio dei Probiviri. Al termine dei periodi di sospensione eventualmente applicati quale procedimento sospensivo, verificata l’eventuale sussistenza dell’infrazione, il Consiglio Generale di Assocamerestero può decidere la decadenza da socio e, in casi estremi, formulare una richiesta di avvio della procedura per la revoca del riconoscimento.
Art. 4 (SCOPI SOCIALI)

1. L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero:

  • rappresenta, nella loro globalità, le CCIE socie presso le istituzioni italiane, estere e multinazionali, altri organismi, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali nazionali ed estere, le comunità degli affari;
  • tutela e diffonde l’immagine delle CCIE in Italia e nel mondo;
  • sviluppa contatti e relazioni d’affari con operatori privati e amministrazioni pubbliche, a vantaggio dell’Associazione stessa e delle CCIE socie;
  • cura il raccordo e la collaborazione tra le CCIE e gli altri enti del sistema camerale italiano anche per la valorizzazione, in una logica multilaterale, dell’azione delle comunità imprenditoriali rappresentate dalle CCIE.

2. Per l’assolvimento di queste finalità e con riferimento ai propri soci, Assocamerestero:

  • favorisce lo sviluppo dell’attività delle CCIE, elaborando linee e proposte comuni e fornendo i servizi necessari di supporto e assistenza, nonché operando per lo sviluppo della rete delle Camere italiane nel mondo;
  • promuove l’instaurarsi di modalità di collegamento tra le CCIE, sviluppando il potenziale di aggregazione per aree geo-economiche e ambiti tematici di attività;
  • in raccordo con l’Unioncamere, promuove – anche in base all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni - opportune forme di collaborazione, anche mediante accordi e intese formali, con i Ministeri, i soggetti del sistema pubblico per l’internazionalizzazione, le Regioni e gli enti pubblici, gli organismi di rappresentanza delle imprese, le comunità d’affari italiane all’estero, nonché con altre entità e istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, aventi finalità analoghe;
  • promuove rapporti e collaborazioni tra le CCIE, tra queste e gli altri organismi del sistema camerale italiano, come definito dall’art.1 comma 2 del D.Lgs. 219 del 2016 con le strutture ed i sistemi di servizi, in particolare fiere, saloni, con aziende singole e associate, con le agenzie di informazioni, il sistema delle reti professionali, gli istituti di credito, ecc.;
  • assiste le CCIE nei rapporti con entità ed istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, con le organizzazioni imprenditoriali, con gli agenti economici;
  • sviluppa azioni e programmi riferiti alle rinnovate competenze delle Camere di Commercio Italiane, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro, alle professioni e all’alternanza scuola-lavoro, all’attività di mentoring di imprese, alle tematiche della digitalizzazione e dell’e-commerce, al sostegno delle start-up innovative, alla qualificazione aziendale dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e sociale;
  • promuove la diffusione e lo scambio delle informazioni da e per le CCIE e/o delle loro aggregazioni, sulle opportunità di affari e di cooperazione;
  • realizza studi, indagini e ricerche, su richiesta delle CCIE o comunque a loro utili, nonché programmi di formazione, assistenza, internazionalizzazione e sviluppo e partecipa a progetti e programmi finanziati da organismi nazionali, internazionali ed europei;
  • supporta l’Unioncamere nella definizione delle strategie di internazionalizzazione del sistema camerale italiano, anche in vista della loro proposizione nelle sedi istituzionali deputate;
  • raccorda e coordina – anche d’intesa con Unioncamere e le sue strutture – progetti di rete realizzati nell’interesse del sistema camerale italiano, sia su propria iniziativa che affidati da enti pubblici e privati;
  • identifica e valorizza opportunità di mercato per il network delle CCIE, anche ampliando la platea dei soggetti di riferimento con i quali instaurare nuove collaborazioni al fine di rappresentare nel migliore dei modi l’immagine, i valori e le iniziative della rete delle CCIE;- 
  • realizza azioni di marketing e attività - anche a carattere commerciale - presso imprese e istituzioni, identificando opportunità di business e fonti di finanziamento per iniziative progettuali che vedano coinvolta sia l’Associazione, sia le CCIE (singolarmente o in cluster di volta in volta identificati sulla base delle relative caratteristiche);
  • ove ritenuto utile ed opportuno organizza servizi per singole CCIE o per gruppi di CCIE, secondo specifici accordi che ne definiscono le modalità;
  • pone in essere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei suddetti scopi.

3. Nell’ambito dei propri scopi Assocamerestero può, tra l’altro, partecipare ad altri soggetti pubblici o privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività di interesse per il sistema delle CCIE.

Per essere auto-esplicativo, questo articolo non richiede commenti.

Art. 5 (SEDE)

1. Assocamerestero ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21. Il Consiglio Generale ne fissa la sede operativa. 

Non sono richieste integrazioni. 

Art. 6 (ORGANI)

1. Gli organi sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Generale;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri.

2. Tutti i Consiglieri con diritto di voto (a esclusione del Presidente, sulla base all’art.11, comma 1), i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni e possono essere confermati per due ulteriori mandati consecutivi. Il loro mandato, compreso quello del Presidente e del Vice Presidente, scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Se durante il periodo di carica viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo, detti componenti decadono. I Consiglieri restano, comunque, in carica sino alla nomina dei successori.

Relativamente al comma 1, tenuto conto che lo Statuto si sofferma (a cominciare dall’articolo che segue) specificamente su tutti questi Organi, ne consegue che le dovute integrazioni troveranno la loro logica collocazione in ciascuno di essi.

In ogni caso, Assocamerestero promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.

Per quanto riguarda il comma 2, va detto che qualora si verifichi la fattispecie che dà luogo alla decadenza, conviene prevedere una tempistica entro la quale provvedere alla nomina del subentrante, così da evitare il protrarsi di presenze ormai prive della titolarità della rappresentanza.

La disciplina di questa tempistica non può, tuttavia, essere uniforme, dal momento che sia il Presidente che i Consiglieri hanno provenienze diverse: a) Rappresentanti di Area, b) Presidenti di CCIE non Rappresentanti di Area, c) Rappresentante dei Segretari Generali di CCIE, d) Rappresentanti di CCIAA, e) Altri rappresentanti del sistema camerale italiano, f) Rappresentanti dei Ministeri. Ne consegue che, analogamente a quanto deciso per il comma 1, si rinvia la regolamentazione della decadenza al punto in cui lo Statuto enuncia la costituzione del Consiglio Generale (art. 8).

Ed ancora a proposito del comma 2, si ribadisce che laddove si parla di “due ulteriori mandati consecutivi”, si deve intendere (e la parola “consecutivo” ha lo scopo di evitare eventuali interpretazioni difformi) che è configurabile il caso di una rielezione, una volta che sia trascorso l’intervallo di almeno un mandato senza aver ricoperto cariche sociali.

Art. 7 (ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)

1. L’Assemblea è costituita con rappresentanza paritetica tra le CCIE associate ed Unioncamere.

2. Fanno parte dell’Assemblea eventuali altri soci ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente Statuto.

3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente di Assocamerestero mediante avviso scritto, diffuso anche per via telematica, recante la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere spedito almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. La convocazione di Assemblee straordinarie è ammessa su richiesta di almeno due quinti dei soci di cui all’art.2.

5. Le Assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con l’ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza (audio-video o anche solo audio), previo riconoscimento e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. È possibile procedere all’approvazione del verbale di seduta anche tramite assenso via PEC da parte dei soci presenti.

6. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti esprimibili. In Assemblea ogni CCIE è rappresentata dal suo Presidente oppure, su sua delega, da un membro del Consiglio della stessa o da un Presidente di altra Camera associata. Ogni Presidente presente può essere portatore al massimo di due deleghe.

7. L’Assemblea:

a) definisce gli indirizzi generali dell’attività;

b) fissa l’ammontare delle quote dei soci;

c) su proposta del Consiglio Generale, approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione;

d) nomina, tra soggetti residenti in Italia, i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone il compenso;

e) nomina il Collegio dei Probiviri;

f) delibera le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Generale o da un terzo dei soci di cui all’art.2;

g) su proposta del Consiglio Generale, definisce la composizione delle Aree, aggregazioni geo-economiche nell’ambito delle quali le CCIE si articolano;

h) su proposta del Consiglio Generale, approva gli standard organizzativi e la tipologia di servizi cui le CCIE associate debbono fare riferimento;

i) sempre su proposta del Consiglio Generale, approva il Regolamento dell’Associazione;

j) delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Con riferimento all’enunciato del comma 1, si è già avuta occasione di specificare (art. 2. I Soci) che la riferita “rappresentanza paritetica” con Unioncamere si concretizza attribuendole un numero di voti uguale al totale di CCIE (riconosciute o meno dal Governo italiano) esistenti al momento della celebrazione dell’Assemblea.

L’articolo elenca prerogative, compiti e poteri dell’Assemblea, mentre è sottinteso che in presenza di situazioni non espressamente disciplinate, surrogherebbe la legge ordinaria sulle associazioni senza fini di lucro. Peraltro, per evitare eventuali dubbi interpretativi, si aggiungono alcune specificazioni:

  • al comma 4, è sottinteso che la convocazione di Assemblee straordinarie, “ammessa su richiesta di almeno due quinti degli associati” deve essere rivolta al Presidente (o a chi ne fa le veci), rispettando le stesse procedure enunciate a proposito di quella ordinaria (comma 3);
  • il riferimento alle decisioni assembleari (comma 6) va integrato con la definizione delle modalità, in aggiunta a quella riguardante il tipo di maggioranza (i due terzi). Anzitutto, questa omissione implica che spetta al Presidente proporre dette modalità (per alzata di mano o altra forma di voto palese). Si procede invece a votazione segreta se la richiesta viene sottoscritta da un numero di soci rappresentativo di almeno il 20% dei voti esprimibili, oltre quello di Unioncamere. A proposito della delega che il Presidente camerale può rilasciare a favore di altro membro del Consiglio o di altro collega Presidente di CCIE, si stabilisce che Assocamerestero faccia invio del fac-simile della stessa unitamente alla comunicazione con cui viene convocata l’Assemblea. Al fine di stimolare la partecipazione diretta della Camera, il numero di deleghe di cui un soggetto presente può essere portatore è limitato ad una.
  • alla lett. b) del comma 7: “(l’Assemblea) fissa l’ammontare delle quote dei soci”, non viene specificato l’organo proponente. Per prassi consolidata, spetta al Presidente formulare la relativa proposta;
  • per tutte le altre materie di competenza dell’Assemblea, al di fuori di quelle in cui si menziona espressamente che la decisione è assunta “su proposta del Consiglio Generale”, si sottintende che l’organo proponente è il Presidente (lettere d, j del comma 7), tenuto anche conto delle indicazioni del Consiglio Generale (lettera a del comma 7) e, quando richiesto, di Unioncamere (lettera e del comma 7).

Il Presidente può invitare alle riunioni dell’Assemblea, qualora non vi faccia già parte quale componente effettivo, chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di Presidente di Assocamerestero.

Art. 8 (CONSIGLIO GENERALE)

1. I componenti del Consiglio Generale con diritto di voto sono:

a) il Presidente di Unioncamere – o un suo delegato permanente nel Consiglio di Assocamerestero – e, su indicazione dell’Unioncamere, un numero di rappresentanti del sistema camerale italiano tale da assicurare, insieme al Presidente o delegato di Unioncamere nel Consiglio di Assocamerestero, la parità con quelli di cui alla successiva lettera b), fino a un massimo di 10 componenti in totale;

b) i Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti in Consiglio, uno per ciascuna delle Aree geo-economiche nell’ambito delle quali esse si aggregano;

c) il Segretario Generale di Unioncamere;

d) un rappresentante designato dai Segretari Generali delle CCIE;

e) il rappresentante designato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

f) il Direttore Generale competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

g) altri Presidenti di CCIE e/o rappresentanti del sistema camerale italiano, designati dal Presidente di Assocamerestero d’intesa con il Presidente di Unioncamere, fino a un massimo di 6 componenti in totale.

2. Partecipano al Consiglio Generale, senza diritto di voto:

a) gli altri Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti delle Aree geo-economiche nell’ambito delle quali esse si aggregano;

b) il Direttore Generale competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o un suo delegato;

c) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

d) un rappresentante designato dall’ICE;

e) su invito del Presidente, rappresentanti degli enti e dei soggetti pubblici e privati con i quali Assocamerestero ha in essere forme di collaborazione su base pluriennale;

f) i rappresentanti di altri soci ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Generale, composto dai membri con voto deliberativo:

a) con riferimento al solo elettorato attivo e passivo di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), elegge il Presidente; con votazione separata - che coinvolge come elettori e come candidati anche i Consiglieri di cui al comma 1 lettera g) – elegge poi il Vice Presidente. Nel caso in cui il Presidente appartenga al sistema camerale estero, il Vice Presidente dovrà essere espressione di istituzioni o enti italiani e viceversa;

b) decide l’ammissione dei nuovi soci di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e all’art. 2, comma 2;

c) delibera il programma annuale di attività;

d) delibera il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

e) delibera eventuali variazioni al bilancio di previsione;

f) delibera il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

g) delibera i regolamenti operativi di funzionamento della struttura e, più in generale, inerenti alla vita associativa;

h) assume le decisioni relative alla costituzione e cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

i) nomina il Segretario Generale;

j) decide le spese;

k) può costituire un numero limitato di Comitati tecnici per il conseguimento degli scopi sociali. I rispettivi Presidenti possono partecipare al Consiglio Generale, su invito del Presidente, senza diritto di voto;

l) assume ogni altra decisione non attribuita ad altri organi;

m) può istituire un Comitato consultivo costituito da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e/o esperti di comprovato alto rilievo sui temi dell’internazionalizzazione;

n) può costituire nel suo ambito un Comitato Esecutivo composto da tre a sei membri con diritto di voto, con la partecipazione senza diritto di voto dei rappresentanti del MIMIT e del MAECI, di cui provvederà a definire i compiti.

Prendere in considerazione quest’organo senza fare riferimento anche al Presidente è pressoché impossibile, stante la complementarità dei ruoli e dei compiti rispettivamente esercitati (e, conseguentemente, dei continui, reciproci rinvii). D’altronde, la modalità di collocare l’integrazione regolamentare subito dopo l’enunciazione di ciascun articolo è stata suggerita da un’esigenza di ordine espositivo, per cui per soddisfare la stessa esigenza viene seguito, in questo caso, un criterio differente.

E cominciamo proprio dal Presidente, al quale lo Statuto fa ripetutamente riferimento, per essere la figura centrale nella struttura organizzativa dell’Associazione, l’organo che la rappresenta, sia all’interno che all’esterno. Le citazioni pertanto ricorrono non solo nell’articolo a lui dedicato (il n. 11.) ma anche in quelli che disciplinano l’Assemblea (e si è già visto) ed il Consiglio Generale o quelli che statuiscono altri aspetti rilevanti.

Peraltro, avendone lo Statuto definito esaurientemente poteri ed obblighi, le integrazioni che seguono si limitano a precisare aspetti complementari.

L’elezione del Presidente avverrà con votazione segreta tra i Consiglieri con diritto di voto di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), salvo che il Consiglio Generale, all’unanimità dei presenti, disponga per il voto palese. Le stesse modalità verranno seguite per la successiva e separata votazione per l’elezione del Vice Presidente, che coinvolge come elettori e come candidati anche i Consiglieri di cui al comma 1 lettera g).

In riferimento al precedente articolo 7 (Assemblea degli Associati) laddove cita, tra i poteri dell’Assemblea, quelli che traggono origine da iniziative del Consiglio Generale (le lettere c, f, g, h, i del comma 7): è evidente che spetta al Presidente formulare le proposte in nome e per conto di quest’organo.

Ancora a proposito del Consiglio Generale, è del pari riferito che la sua convocazione è uno dei poteri spettante al Presidente (ved. art. 11. Il Presidente. comma 1), con l’unica eccezione rappresentata dal caso contemplato dal comma 2 dell’art. 9. seguente (Convocazioni e deliberazioni): “Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto”. In tal caso, infatti, il Presidente dovrà effettuare la convocazione entro una scadenza vincolante. Peraltro, essendo lo Statuto omesso, ne consegue che detta convocazione debba uniformarsi al criterio fissato per le riunioni ordinarie, ossia 20 giorni prima, a contare da quello in cui la richiesta è pervenuta.

Si è detto (commento all’art. 6) che la fattispecie che determina la decadenza dei Consiglieri deve essere regolamentata anche per quanto riguarda i tempi entro cui detta sostituzione deve avvenire.

Si ribadisce, innanzitutto, che la decadenza di tutti i membri eletti o nominati in Consiglio con diritto di voto avviene se, durante il periodo di carica in Assocamerestero, viene meno la qualifica stessa (per fine mandato o dimissioni) che costituisce titolo per la partecipazione all’organo. Fanno eccezione il Presidente (così come meglio indicato all’art.11) e il rappresentante designato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che resterà in carica, tenuto conto che l’indicazione è riferita alla persona, fintanto che una diversa segnalazione del Ministro ne segnali la decadenza e la contestuale sostituzione.

L’appartenenza dei Consiglieri a categorie differenti richiede una trattazione separata, a cominciare dai Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti di Area. In questo caso, considerato che la loro scelta è riferita alla persona e non alla Camera al cui interno si è verificata la cessazione delle sue funzioni, resta esclusa l’ipotesi che il Presidente che gli subentra nella Camera assuma automaticamente la rappresentanza dell’Area. L’elezione di un nuovo Rappresentante di Area deve avvenire quindi in occasione della prima Riunione d’Area successiva, convocata dal Presidente cessante ovvero dal Presidente di Camera più anziano nella carica o, a parità, anagraficamente.

Qualora detta riunione non sia prevista entro i 90 giorni successivi e per esigenze associative dovesse rendersi necessario il reintegro del seggio rimasto vacante in Consiglio Generale, sarà compito del Presidente di Assocamerestero provvedere a tanto, avvalendosi della collaborazione del Presidente di CCIE dell’Area e del Presidente della componente “estera” dell’Assemblea con la maggiore anzianità di carica o, a parità, anagrafica.

Per le modalità di elezione di ogni Presidente di CCIE in Consiglio con diritto di voto in quanto Rappresentante di ciascuna delle Aree geo-economiche, così come degli altri Rappresentanti d’Area eletti in Consiglio ma senza diritto di voto, si rimanda all’art.10 (Le Aree) e agli specifici Regolamenti che ciascuna Area geo-economica è conseguentemente tenuta a darsi. Così come previsto all’Art.6 (Organi), i Presidenti di CCIE eletti come Consiglieri con diritto di voto possono essere confermati per due ulteriori mandati consecutivi, mentre tale limite non si applica agli altri Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti delle Aree geo-economiche e che partecipano al Consiglio Generale senza diritto di voto.

Per la sostituzione del Rappresentante dei Segretari Generali si prospetta una situazione analoga a quella dei Presidenti di CCIE, ma la sua sostituzione avviene facendo dapprima subentrare, qualora presente, il Segretario Generale che abbia ricevuto il maggior numero di voti dopo quello eletto – e decaduto – fino alla successiva riunione assembleare o in occasione del primo Meeting dei Segretari Generali utile.

Per i Consiglieri di espressione “italiana”, la designazione da parte del Presidente Unioncamere resta valida finché sussiste la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo, ossia l’appartenenza al sistema camerale italiano (nel caso di Presidenti di CCIAA, quindi, fino a fine mandato o al momento delle dimissioni). La conseguente indicazione da parte di Unioncamere del nuovo membro del Consiglio in sostituzione di quello precedentemente designato dovrà auspicabilmente essere formulata entro i 90 giorni successivi alla decadenza o, comunque, fino a che per esigenze associative dovesse rendersi necessario il reintegro del seggio rimasto vacante in Consiglio Generale.

Per l’eventuale sostituzione del Segretario Generale di Unioncamere, qualora dovesse decadere dal suo incarico o in caso di dimissioni, si provvederà facendo subentrare il suo successore.

Successivamente alla sua elezione da parte dei Consiglieri di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), il Presidente di Assocamerestero – d’intesa con il Presidente di Unioncamere – è chiamato a indicare (nella stessa seduta elettiva) i nominativi di un massimo di altri 6 altri Presidenti di CCIE e rappresentanti del sistema camerale italiano che potranno sedere in Consiglio con diritto di voto (la cosiddetta “Squadra del Presidente”). La nomina di altri Consiglieri in base a quanto previsto al comma 1 lettera g) non riguarda i Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti delle Aree geo-economiche o i rappresentanti del sistema camerale italiano già presenti con diritto di voto. È possibile, tuttavia, la nomina di un Presidente già eletto per rappresentare un’Area ma senza diritto di voto, il che non determina, tuttavia, la sua decadenza dalla Rappresentanza d’Area.

La numerosità e le modalità di nomina dei Presidenti di CCIE designati dal Presidente di Assocamerestero, d’intesa col Presidente di Unioncamere, dovranno comunque seguire criteri di rappresentatività delle Aree geo-economiche nell’ambito delle quali esse si aggregano, nonché della loro ampiezza. Si ritiene opportuno, in particolare, che sia nominato almeno un Consigliere per ciascuna delle seguenti tre macro-aree:
1) America del Nord, Centro e Sud;
2) Europa;
3) Africa, Asia e Oceania.
Qualora una di tali Aree dovesse avere un’ampiezza superiore alle 30 Camere di commercio italiane all’estero, si ritiene altresì opportuno che il Presidente di Assocamerestero, sempre d’intesa con il Presidente di Unioncamere, nomini per tale Area un ulteriore Presidente di CCIE come Consigliere con diritto di voto.
I Presidenti di CCIE in tal modo designati dovranno comunque essere pari alla maggioranza dei Consiglieri di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo.

È, comunque, auspicabile in tutti i casi che i Presidenti di CCIE nominati abbiano già maturato una significativa esperienza all’interno del sistema camerale (ad esempio, siano Presidenti di una CCIE da almeno due anni) e che, durante il periodo di carica, non venga meno la qualifica di Presidente (per fine mandato o dimissioni) o, almeno, abbia ancora a disposizione un mandato, così da eventualmente ultimare la Consiliatura in Assocamerestero. Oltre a tali criteri, sarà, inoltre necessario che i Presidenti nominati rappresentino CCIE significative all’interno del network camerale (escludendo, quindi, associazioni di più recente costituzione o, comunque, riconosciute da meno di 10 anni) e robuste dal punto di vista organizzativo, ossia che abbiano almeno 3 unità di personale (incluso il Segretario Generale).

Così come sopra indicato per i Consiglieri di cui all’art.1, comma a) e b), la designazione da parte del Presidente di Assocamerestero – d’intesa con il Presidente di Unioncamere – resta tuttavia valida solo finché sussiste la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo (ossia la carica di Presidente di CCIE o l’appartenenza al sistema camerale italiano) o, comunque, finché permane il vincolo fiduciario. In questi casi, una diversa indicazione (nel rispetto delle tempistiche sopra indicate per l’avvicendamento dei Consiglieri) ne determina la decadenza e la contestuale sostituzione.

Qualunque sia il titolo in base al quale ciascun membro del Consiglio partecipa all’organo, se entro la scadenza del proprio mandato egli manchi tre riunioni del Consiglio, senza ragionevole giustificazione, può essere rimosso e sostituito con risoluzione del Consiglio approvata a maggioranza semplice dei membri del Consiglio.

All’art.2 comma e) si fa poi riferimento alla possibile partecipazione, su invito del Presidente e senza diritto di voto, di rappresentanti di livello apicale dei soggetti pubblici e privati i cui fini o attività siano volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese o la cui mission sia, comunque, coerente rispetto a quella di Assocamerestero. Tali soggetti vengono individuati all’inizio di ogni mandato dal Presidente, d’intesa con l’Unioncamere, tra quelli che hanno sviluppato forme di collaborazione (nel caso dei soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, solo se però formalizzate attraverso Accordi o Protocolli d’Intesa) o supporto nei confronti della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, anche su indicazione di una o più CCIE.

Infine, per quanto riguarda i rappresentanti di altri soci ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente Statuto, il Presidente potrà invitare ciascuno di loro alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Il comma 2, nell’elencare i Consiglieri senza diritto di voto, utilizza per alcuni l’espressione “un rappresentante designato …”, mentre in altri casi aggiunge – nel definire la figura e la funzione – “un suo delegato”. Pertanto, allo scopo di una uniformità di attuazione resta inteso che tanto il titolare dell’organismo (o, in sua vece, la persona delegata a rappresentarlo stabilmente) quanto il rappresentante designato possono essere sostituiti, previa comunicazione al Presidente di Assocamerestero, solo in casi di impedimento esplicitato nella delega.

Si ribadisce che, nel caso del Consiglio Generale, le decisioni sono assunte con la maggioranza del numero totale dei voti esprimibili e che, a tal riguardo, non è ammessa alcuna delega a favore di altro membro del Consiglio o di altra figura. Per ciò che riguarda i poteri demandati al Consiglio Generale si evidenziano sia quelli richiamati all’art. 7 (Assemblea degli associati), sia quelli elencati nel presente articolo che, al comma 3, li esplicita in una forma che non richiede integrazioni aggiuntive.

Fa eccezione quello della lettera k) il quale si riferisce al potere di costituzione di Comitati tecnici consiliari in termini generici: “Può costituire … (omissis) un numero limitato di Comitati … “e necessita quindi di essere integrata. Si rileva anzitutto che una pur implicita limitazione viene fatta, dal momento che si specifica “per il conseguimento degli scopi sociali” (che sono quelli elencati all’art. 4).

Sono pertanto escluse tutte le fattispecie in cui l’obiettivo si esaurisca in tempi brevi oppure abbia una durata prefissata (e non sia, comunque, direttamente collegato agli scopi sociali). La casistica di siffatti organismi è ampia: effettuare uno studio o un’indagine di mercato; predisporre un documento che richieda competenze diversificate; organizzare un evento di una certa complessità; partecipare a “tavoli” di lavoro con altri soggetti, ecc.; e possono assumere denominazioni differenti (commissione, gruppo di lavoro, gruppo di studio, task-force, ecc.).

Ciò chiarito, i “Comitati” sono soltanto quelli chiamati a svolgere compiti che hanno carattere permanente, in quanto forniscono un supporto costante e concorrono, con gli altri organi sociali, a ridefinire gli obiettivi imposti dai mutamenti dei mercati e della domanda di servizi. Se ne conclude che il loro numero, nell’attuale situazione, difficilmente potrà essere superiore a 2 o 3. Tra questi, è prevista la creazione di Sector Committee a carattere permanente su specifici temi e settori prioritari (a titolo esemplificativo: sostenibilità, energia, innovazione digitale, FDI,…), esterni al Consiglio e composti da Presidenti e/o membri dei Board delle CCIE con rilevanti esperienze professionali in materia, prevedendo altresì l’eventuale partecipazione di altri soggetti (consorzi, associazioni, grandi imprese, fiere…), anche al fine di agevolare il loro ingresso come soci in Assocamerestero.

La diversità di contenuti e di finalità tra questi e quelli “temporanei” trova conferma nel fatto che lo Statuto menziona solo la facoltà di costituire Comitati e non anche le altre fattispecie sopra citate, la cui creazione è sottinteso essere inerente ai poteri che il Presidente esercita attraverso semplici “Comunicazioni” o “Determinazioni”.

In fase di rendiconto, invece, nell’un caso e nell’altro, i rispettivi responsabili sono tenuti a sottoporre al Consiglio Generale una relazione annuale sull’attività svolta, sui risultati conseguiti (anche se l’organismo ha esaurito il suo compito), sui programmi e sugli obiettivi a breve e/o medio termine.

Si ricorda, prima di concludere, per ciò che riguarda il Vice Presidente, che egli – al di là delle citazioni esplicite che ricorrono nello Statuto – in assenza del Presidente, assume tutti i poteri attribuiti al primo. Qualora la carica di Presidente dovesse quindi risultare vacante (non solo per impedimento ma anche per dimissioni o decesso), il Vice Presidente assume la reggenza dell’Associazione ed esercita le funzioni del Presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo Presidente. In caso di impossibilità da parte del Vice Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Presidente più anziano in carica.

Art. 9 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

1. Le convocazioni del Consiglio Generale avvengono mediante avviso scritto, diffuso anche per via telematica, recante la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito almeno venti giorni prima delle riunioni.

2. Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto.

3. Le sedute del Consiglio Generale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente, anche su proposta dei Consiglieri, può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, personalità ed esperti.

6. Le sedute del Consiglio Generale possono essere tenute in tele-conferenza o, ove opportuno e necessario, in video-conferenza, o con altre innovazioni tecnologiche, spettando al Presidente il compito di definirne modalità e “siti”.

Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ai fini della verifica del numero legale e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno.

Con riferimento al comma 5, si può anche prevedere, sempre su invito del Presidente, la partecipazione senza diritto di voto da parte di uno o più Segretari Generali delle CCIE al fine di approfondire specifiche tematiche o progettualità di interesse generale.

L’unico punto ulteriore che necessita di integrazioni è quello enunciato dal comma 2 (“Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto”) che, per le citate ragioni di logica espositiva, è stato già oggetto di trattazione nel precedente articolo 8.

Art. 10 (LE AREE)

1. Le Aree definiscono, nelle loro riunioni, sia gli obiettivi e le modalità della loro organizzazione, in armonia con la disciplina statutaria dell’Associazione, sia il ruolo dei loro Rappresentanti all’interno delle aree, nell’ambito di quanto indicato dal Consiglio Generale.

2. Le Aree individueranno, inoltre, le risorse idonee al raggiungimento degli obiettivi dati.

3. Il Consiglio Generale, su indicazione delle CCIE interessate, propone all’Assemblea eventuali modifiche ai livelli di aggregazione che delimitano le Aree.

4. Il Consiglio Generale definisce i compiti associativi dei Rappresentanti delle Aree e le modalità operative delle stesse, sulla base del Regolamento di cui alla lett. i) del comma 7 dell’art. 7 (Assemblea degli associati).

L’organizzazione territoriale per Aree è un argomento che richiede una trattazione articolata e per chiarezza espositiva viene suddivisa in tre capitoli: 1) Le Aree; 2) Il Rappresentante di Area; 3) Le riunioni di Area.

1) Le Aree. Con criteri di funzionalità, nonché per agevolare la comunicazione e le collaborazioni intercamerali, le CCIE si raggruppano per aggregazioni geo-economiche, all’interno delle quali la contiguità geografica e la condivisione delle problematiche sociali, politiche ed economiche consente di perseguire in modo più agevole e razionale le finalità di “sistema” di Assocamerestero.

Dette aggregazioni possono nel tempo subire delle modifiche, sempre per corrispondere alle menzionate esigenze di collaborazione e di progettualità comune. Esse possono riguardare: a) la ridefinizione dei confini geografici, per l’ingresso di nuove Camere su territori anteriormente privi di nostre presenze; b) la costituzione di nuove Aree, risultanti dallo scorporo o dall’accorpamento di una o più di quelle esistenti; c) la modifica delle stesse, per il trasferimento di una o più Camere da un’Area ad altra.

Si ritiene opportuno che ogni Area abbia un numero di Rappresentanti tali da garantire un dialogo costante con le Camere associate. Si prevede, in particolare, che ogni Rappresentante riferisca ad un raggruppamento di Camere di commercio italiane all’estero che abbia un’ampiezza compresa, orientativamente, tra un minimo di 8 ed un massimo di 15 CCIE. Questa dimensione orientativa di ogni raggruppamento garantisce all’Area significatività e, insieme, funzionalità.

La casistica del primo tipo (allargamento di un’Area) rappresenta una crescita naturale e non necessita quindi di essere disciplinata, mentre gli altri casi rientrano nell’ambito di quanto statuiscono l’art. 7. (L’Assemblea degli associati) in combinazione con quello che qui si sta regolamentando: il primo per indicare l’organo competente a definirne composizione e modifiche ed il presente per indicarne le modalità operative e, conseguentemente, i compiti del Rappresentante di Area.

L’attribuzione avviene quindi sulla scorta delle aggregazioni socio-economiche esistenti in un dato momento, per cui eventuali modifiche comportano la ridistribuzione delle Camere dei territori interessati, fatti salvi i casi in cui l’attribuzione ad un’Area piuttosto che ad un’altra non dia adito a situazioni dubbie. Spetterà al Consiglio Generale esaminare dette situazioni e proporre la soluzione più idonea all’Assemblea, cui compete formalizzare la decisione.

L’Area costituisce una modalità per sintetizzare esigenze specifiche e rappresentarle collettivamente, per tutta una serie di tematiche di cui si parlerà più avanti. L’organizzazione per Aree non determina alcuna gerarchizzazione di rapporti, sia all’interno che nei confronti dell’Associazione.

Le CCIE di nuova costituzione entrano a far parte di una specifica Area su indicazione del Consiglio Generale che le ammette in pre-adesione o che le associa. Spetterà al Rappresentante stabilire un primo contatto (sempre che, come è assai frequente, questo non sia già avvenuto), nonché illustrare ragioni e funzionamento dell’Area.

Le Aree, in quanto aggregazioni costituite per fini operativi, di funzionalità, godono di larga autonomia nel definire le modalità del loro operare ed i meccanismi di funzionamento: sarà comunque necessario che ciascuna Area adotti un Regolamento (il cui format tecnico di base sarà messo a disposizione dagli uffici dell’Associazione) per la parte riguardante convocazioni, numero e modalità delle riunioni, candidature, elezioni dei Rappresentanti di Area (con e senza diritto di voto), comunicazioni, informazioni, ecc.

Il tutto, comunque, nel rispetto di alcuni presupposti statutari, quali:

  • modalità organizzative e norme che non vengano a trovarsi in contrasto con quanto stabiliscono le linee-guida dello Statuto (e del Regolamento che ne costituisce parte integrante): “Le Aree definiscono (omissis) le modalità della loro organizzazione, in armonia con la disciplina statutaria dell’Associazione” (comma 1);
  • modalità di funzionamento - con particolare riferimento all’elezione del/dei Rappresentante/i di Area (con e senza diritto di voto) e alla gestione delle deleghe per le riunioni di Area - che rispecchino la normativa generale;
  • modalità di collaborazione tra CCIE operanti nello stesso paese o nella stessa area-mercato, nel rispetto altresì dell’area di specifica competenza di ciascuna CCIE (definita di norma dall’ampiezza delle circoscrizioni consolari di riferimento, laddove possibile) ed escludendo comunque interventi a carattere promozionale o di business (diretti o affidati a soggetti terzi) nei territori di competenza di altre CCIE operanti nel medesimo Paese. Nel verificarsi di qualsiasi comportamento contrastante con le finalità dell’Associazione, inclusa la “invasione territoriale” di una CCIE nella giurisdizione di un’altra, il Rappresentante d’Area competente per territorio dovrà intervenire per tentare una composizione amichevole e, qualora non fosse raggiunta, segnalare la controversia al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Generale.

2) Il Rappresentante di Area. Questa figura è quella di un “primus inter pares”, stante anche la temporaneità del suo incarico, per cui la sua designazione, pur attraverso un atto elettivo o una scelta, non dà luogo a rapporti gerarchici. Egli è il portavoce delle CCIE dell’Area ed è, tuttavia, investito di poteri di iniziativa e di indirizzo per tutto quanto attiene il funzionamento della stessa.

Sulle modalità di elezione vale quanto detto sopra, sia nel caso dei Presidenti di CCIE eletti in Consiglio come Rappresentanti di Area con diritto di voto, sia nel caso degli altri Rappresentanti di Area senza diritto di voto: ogni Area ha piena autonomia nel definirne le regole, gli adempimenti, le formalità. È, comunque, auspicabile che il Rappresentante d’Area abbia già maturato esperienza all’interno del sistema delle CCIE (ad esempio, sia Presidente di una CCIE da almeno un anno).

Anche ai Rappresentanti di Area si applica il principio (art. 6 dello Statuto) in virtù del quale “se durante il periodo di carica viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo” (in questo caso la Presidenza di CCIE) essi decadono, ma rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Circa i tempi per procedere alla loro sostituzione, si rinvia a quanto detto nel regolamentare gli aspetti connessi al funzionamento del Consiglio Generale (art. 8).

Il Rappresentante di Area attende ad una duplicità di compiti, per essere il punto di riferimento sia nei confronti delle Camere dell’Area che verso il Consiglio Generale, nella veste di membro di quest’organo, sia pur senza diritto di voto. Quelli che deve assolvere sul versante interno sono, in linea di massima, i seguenti:

  • stimolare la partecipazione delle CCIE ad una sorta di dibattito permanente, anche attraverso la proposizione di specifiche tematiche;
  • curare la diffusione di informazioni, notizie e di ogni altra documentazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo indicato al punto precedente;
  • favorire la partecipazione delle CCIE a progetti di rete, sia all’interno che al di fuori della propria Area;
  • favorire l’inserimento nell’Area delle CCIE “new entry”, ponendo a loro disposizione – se del caso – supporti e strumenti di formazione/informazione, sia direttamente che utilizzando la eventuale disponibilità di altra Consorella;
  • convocare ed organizzare le periodiche riunioni, stimolando la più ampia partecipazione alla proposizione degli argomenti da trattare (ved. infra: Le riunioni di Area);
  • fornire consulenza ed orientamenti alle Camere che denunciano criticità, sia sostenendole in iniziative di recupero definite congiuntamente (se la struttura della propria Camera lo consente) che partecipando ad interventi di supporto pianificati, promossi da Assocamerestero.

Tra gli adempimenti che gli sono delegati nella veste di referente associativo all’interno del “sistema” si evidenziano i seguenti:

  • il coordinamento dell’Area, attraverso il dibattito, la mediazione e la sintesi della normale dialettica interna;
  • la rappresentazione in seno ad Assocamerestero di istanze, di problematiche specifiche dell’Area o di una o più CCIE della stessa;
  • il collegamento con altri Rappresentanti di Area, nell’ottica di alimentare processi di crescita nel sistema;
  • l’assolvimento di incarichi di interesse dell’Area decisi dal Consiglio Generale (di cui è parte) o dal Presidente dell’Associazione.

3) Le riunioni di Area. Costituiscono il momento aggregante, in cui confluiscono le identità e le istanze delle singole Camere ed in cui si rinnova lo spirito di appartenenza e di solidarietà, al di là delle specificità e delle problematiche di cui ciascuna è portatrice.

La frequenza di queste riunioni è lasciata al criterio di ciascun raggruppamento, sia che venga stabilita di volta in volta o che sia contemplata nel già citato “Regolamento di Area”. Comunque, in considerazione di tutto quanto detto sull’importanza di sviluppare lo spirito di gruppo e le collaborazioni, si valuta conveniente realizzare non meno di due riunioni annuali.

Conviene, poi, per i casi in cui nelle riunioni si debbano prendere delle decisioni, definirne le modalità. Ribadito che le Aree non sono organi statutari ma aggregazioni operative, ne consegue che le riunioni, piuttosto che luogo di decisioni (e di votazioni) sono luogo di dialogo, dove si affrontano tematiche legate al funzionamento delle Camere ed alle problematiche di mercato; sono occasioni irripetibili per fruttuosi scambi di esperienze (il “benchmarking”), per progettare collaborazioni congiunte, per aprirsi al dialogo con le altre realtà del mondo economico e del territorio. A tal fine, i Presidenti di CCIE Rappresentanti d’Area potranno invitare a partecipare a tali riunioni anche Presidenti di CCIE di altre Aree, pur senza diritto di voto.

Ciò detto, conviene comunque stabilire i requisiti per la validità delle votazioni, quando ricorrono specifiche esigenze, quali – ad esempio – l’elezione del suo Rappresentante (o la sua revoca, se richiesta dai 2/3 delle CCIE dell’Area) o l’approvazione dell’eventuale Regolamento, al quale si è già fatto riferimento.

In questi casi la votazione presuppone l’esistenza del numero legale e coerentemente con quanto più volte ribadito circa la natura delle Aree si rimette alla loro discrezionalità il compito di stabilire sia le modalità di voto (palese o segreto) che il tipo di maggioranza (semplice o qualificata). Al di fuori di queste fattispecie, in caso di ricorso al voto, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei presenti e non quella degli aventi diritto, salvo diverso avviso dell’una o dell’altra Area.

La presenza delle CCIE a queste riunioni – a somiglianza di quanto postula il dettato statutario in materia di deleghe assembleari – avviene attraverso il suo Presidente o, su sua delega, attraverso il Vice Presidente o altro membro del Consiglio o, ancora, il Segretario Generale della stessa.

Tra gli adempimenti a carico del Rappresentante di Area per la preparazione di queste riunioni si menzionano i principali:

  • indire le riunioni, fissandone data e località (la consultazione previa delle CCIE è opportuna);
  • definire gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver raccolto anche le proposte ed i suggerimenti dei colleghi delle altre CCIE;
  • coordinare con Assocamerestero la partecipazione di rappresentanti di enti territoriali, di associazioni di categoria, di aziende, per utilizzare queste occasioni per aprirsi al dialogo ed alla ricerca di utili collaborazioni esterne al nostro sistema;
  • definire, se la riunione non ha luogo nella sede di una Camera, gli accordi logistici con l’ente ospitante.

Tutto ciò tenendo presente che la messa a punto di questi incontri deve avvenire in stretto collegamento con lo staff di Assocamerestero, allo scopo di inserire le tematiche scelte all’interno di un discorso comune, nell’ottica di “fare sistema”.

Art. 11 (IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere confermato per un secondo consecutivo mandato. Entrambi i mandati sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente ricoperti in qualità di Consigliere con diritto di voto. Ha la rappresentanza legale di Assocamerestero. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Generale. Assicura il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall’Assemblea e dal Consiglio Generale.

2. Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere gli atti di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva. Su delega del Consiglio Generale può, inoltre, assumere le decisioni di cui alle lettere h), i) e j) del comma 3 dell’articolo 8.

3. Il Presidente può affidare la trattazione di questioni prioritariamente al Vice Presidente e, in presenza di motivate esigenze, ad uno o a più membri del Consiglio Generale.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano.

A titolo di ulteriore chiarimento, ciascun membro del Consiglio può pertanto prestare servizio per un massimo di cinque mandati consecutivi, di cui tre mandati in qualità di Consigliere (compresa l’eventuale carica di Vice Presidente) e due mandati in qualità di Presidente. Qualora, prima di esser eletto Presidente, non avesse svolto tre mandati consecutivi come Consigliere, non potrà comunque essere più nominato come membro del Consiglio con diritto di voto.

Come, inoltre, anticipato nel Regolamento Applicativo all’art. 8, il Presidente di Assocamerestero rimane in carica fino alla fine del mandato anche se viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo, sia nel caso di un Presidente di CCIE, sia in quello di un soggetto appartenente al sistema camerale italiano (nel caso di un Presidente di CCIAA, quindi, anche oltre la fine del mandato nella Camera di commercio di appartenenza).

Il Presidente può, inoltre, indire riunioni con i componenti del Consiglio Generale (anche solo nella sua componente “estera”) per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

Come ulteriore integrazione a quanto diffusamente trattato a commento dell’articolo 8 – al quale si fa rinvio – rimane da precisare la dizione “Consigliere più anziano”, contenuta nel comma 4: in prima istanza, l’anzianità è quella riferita alla carica di Consigliere ed in caso di parità al Consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 12 (COLLEGIO DEI SINDACI)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti; svolge i compiti demandati dal Codice Civile; ad esso è attribuito il controllo contabile e partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

2. Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea, su proposta del Presidente e tenuto conto delle indicazioni di Unioncamere.

Organo di controllo e di certificazione dell’attività dell’Associazione, il Collegio dei Sindaci non richiede – in sede di Regolamento – specificazioni integrative di quelle chiaramente espresse nel disposto statutario, considerato anche che i suoi compiti sono disciplinati dalla legge, alla quale infatti l’articolo fa esplicito riferimento: “… svolge i compiti demandati dal Codice Civile”.

Art. 13 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

1. Eventuali contrasti tra Assocamerestero e i suoi soci ovvero tra i soci stessi in relazione ad Assocamerestero sono risolti secondo equità da un collegio di tre probiviri nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Generale.

2. Il Collegio dei Probiviri, previa comunicazione alle parti interessate almeno trenta giorni prima, propone al Consiglio Generale la decadenza da socio, qualora i comportamenti tenuti dai suoi rappresentanti siano in evidente contrasto con le finalità di Assocamerestero.

Lo Statuto affida a questo organo una duplicità di compiti, aggiungendosi a quello di porsi come custode dei principi e dei valori insiti nelle regole che ogni associazione si attribuisce, anche uno operativo (già menzionato a proposito della normativa su “Ammissione e cessazione degli associati”, art. 3).

La relativa casistica è riassunta sotto due fattispecie: la prima è quella dell’inottemperanza agli standards organizzativi, disciplinata dall’art. 3 in combinazione con l’art. 7 la seconda è enunciata nel presente, sotto la dicitura del comma 2: “… comportamenti in evidente contrasto con le finalità di Assocamerestero”.

Pertanto, mentre nel primo caso sarà il Consiglio Generale, come si è già visto, ad adottare le conseguenti decisioni, nei casi di comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione spetta al Collegio dei Probiviri proporre al Consiglio Generale la decadenza da socio (secondo le modalità sopra citate: comma 2).

Per ciò che riguarda i comportamenti che possono rientrare sotto questa fattispecie (il dettato statutario parla di “evidente contrasto”), siamo ancora una volta di fronte alla difficoltà di stilare una casistica: il riferimento alle finalità di Assocamerestero non pone dubbi interpretativi (ved. art. 4. Scopi sociali), mentre i comportamenti che confliggono non sempre sono prevedibili e c’è sempre il rischio di incorrere in una elencazione incompleta per cui occorre valutare le fattispecie concrete.

Ribadito che compito precipuo dei probiviri è quello di dirimere eventuali controversie; fornire chiarimenti su circostanze dubbie; dare, quando richiesto, pareri atti a supportare le decisioni degli organi direttivi, si evidenzia che per questo Collegio – pur prevedendo lo statuto un limite al numero di mandati - l’autorità, il prestigio e l’estraneità dei suoi componenti ai fatti quotidiani dell’associazione li pongono in una posizione di terzietà, sottratta ad ogni possibile influenza e logoramento dei rapporti.

E’, comunque, sottinteso che i membri del Collegio dei Probiviri non debbano ricoprire altri incarichi in seno ad Assocamerestero, fermo restando che l’aver svolto precedenti, importanti esperienze nel mondo camerale può costituire titolo preferenziale.

Art. 14 (IL SEGRETARIO GENERALE)

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione di Assocamerestero. Il Segretario Generale attua le decisioni degli organi, svolge i compiti a lui delegati dal Consiglio Generale, dà corso agli adempimenti amministrativi, ha la responsabilità della gestione del personale e dell’andamento dei servizi.

2. Il Segretario Generale presenta semestralmente al Consiglio Generale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati conseguiti. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo ove costituito e dell’Assemblea ed assume le funzioni di segretario di dette riunioni.

Il compito del Segretario Generale è essenzialmente quello di porre la struttura operativa, di cui è responsabile, nella condizione di agire per il perseguimento degli obiettivi dell’Associazione. A ciò si aggiunga la centralità ed il peso del suo ruolo quando è chiamato a fornire al Presidente ed al Consiglio Generale quei supporti indispensabili all’espletamento delle loro funzioni, su temi che abbracciano un arco molto ampio.

Il Segretario Generale risponde al Consiglio Generale (che lo ha nominato: art. 8, lett. i) del comma 3) ed al Presidente e lo Statuto prevede che presenti una relazione sui risultati e sull’andamento della gestione, con cadenza semestrale. Il dettato statutario si limita a parlare di una relazione, senza definirne la modalità, ma trattandosi di un compito che il Segretario Generale deve assolvere nei confronti di un organo composto da più membri, se ne deve concludere che debba trattarsi di un documento scritto.

Egli, infine, è l’interfaccia tra gli organi sociali e la struttura operativa di Assocamerestero nonché interlocutore nei rapporti con l’esterno (istituzioni, enti, associazioni, fornitori ed ogni altro interlocutore), in stretto raccordo con il Presidente e, laddove necessario, d’intesa con Unioncamere.

Art. 15 (FINANZIAMENTO)

1. Il finanziamento è assicurato:

a) in misura paritetica dalla quota dell’Unioncamere e dalle quote associative delle CCIE e delle altre organizzazioni socie di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) deliberate dall’Assemblea;

b) dalle quote di eventuali altri soci (art. 2 comma 2);

c) dalle entrate per le attività svolte e i servizi resi e dai proventi per progetti e iniziative;

d) da ogni altro provento o entrata.

Non sono richiesti commenti e integrazioni. 

Art. 16 (ESERCIZIO E GESTIONE)

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono approvati in sede di Assemblea ordinaria.

Non sono richieste integrazioni. 

Art. 17 (SCIOGLIMENTO)

1. Lo scioglimento è deciso dall’Assemblea che provvede alla nomina di un Collegio di Liquidatori fissandone i poteri e il compenso, e decide in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

Trattasi di un caso estremo, di cui è difficile prevedere in quali termini possa configurarsi. Da ciò consegue che la fissazione di modalità astratte circa la nomina, la composizione, i poteri ed il compenso di questo organismo può risultare decontestualizzata, per cui si valuta opportuno soprassedere.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
A seguito dell’adozione delle modifiche statutarie con delibera assembleare del 2 dicembre 2025

Articolo 1
Gli organi statutari rimangono in carica fino alla nomina del prossimo Consiglio, come statuito nella delibera n. 6) dell' Assemblea del 22 giugno 2025.

Articolo 2
Nel numero di mandati di cui all’Articolo 6 comma 2 e all’Articolo 11 comma 1 dello Statuto si conteggiano altresì il mandato in corso e i mandati già effettuati.

Ultima modifica: Venerdì 9 Gennaio 2026

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