
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha recentemente pubblicato un documento intitolato “International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Duty Refunds”, oltre al CSMS n. 68315804, che riassume il processo di rimborso in arrivo.
CBP ha lanciato il sistema Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) il 20 aprile 2026, come Fase 1, applicabile esclusivamente alle dichiarazioni non ancora liquidate e a quelle liquidate entro 80 giorni dalla liquidazione.
CBP ha inoltre specificato le azioni necessarie per richiedere i rimborsi:
La CAPE Declaration deve essere presentata come file .CSV all’interno di ACE.
Il modello della CAPE Declaration sarà disponibile nel sistema ACE.
Una volta che la CAPE Declaration sarà elaborata e validata da CBP, ACE provvederà a liquidare o riliquidare le dichiarazioni rimuovendo i codici HTS relativi all’IEEPA.
I rimborsi saranno effettuati direttamente sul conto bancario dell’IOR registrato in ACE oppure a un soggetto designato dall’IOR tramite apposito modulo CBP.
Infine, una volta che la CAPE Declaration sarà accettata da CBP, i rimborsi verranno erogati entro 60–90 giorni.
Cosa dovrebbero fare gli importatori:
Per le richieste di rimborso della Fase 1, preparare una CAPE Declaration composta da un file .CSV (valori separati da virgola) contenente esclusivamente i numeri delle dichiarazioni:
CBP ha iniziato ad accettare le richieste di rimborso a partire dal 20 aprile.
Collegamenti
[1] https://www.assocamerestero.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D1122