Mercoledì 20 Maggio 2026
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La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha recentemente pubblicato il documento intitolato “International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Duty Refunds”
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
nonché il messaggio CSMS #68315804
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/4126a9c
entrambi dedicati a illustrare la nuova procedura di rimborso.
A partire dal 20 aprile 2026, la CBP ha attivato il sistema Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), attualmente nella sola Phase 1, applicabile esclusivamente alle entries non liquidate e a quelle liquidate da non oltre 80 giorni.
La CBP ha inoltre chiarito i requisiti necessari per presentare una richiesta di rimborso. In particolare:
La CAPE Declaration dovrà essere caricata in ACE in formato .CSV. Il relativo modello sarà reso disponibile direttamente all’interno del sistema. Una volta elaborata e validata dalla CBP, il sistema ACE provvederà alla liquidazione o riliquidazione delle entries, rimuovendo i codici HTS IEEPA.
I rimborsi saranno poi accreditati direttamente sul conto bancario dell’IOR registrato in ACE, oppure a un soggetto designato dall’IOR a riceverli per suo conto tramite apposito modulo CBP. Dopo l’accettazione della CAPE Declaration da parte della CBP, i rimborsi dovrebbero essere emessi entro un periodo compreso tra 60 e 90 giorni.
Cosa dovrebbero fare gli importatori
Gli importatori interessati dovrebbero:
Per le richieste di rimborso relative alla Phase I, sarà inoltre necessario preparare una CAPE Declaration in formato .CSV (comma-separated values), contenente esclusivamente i numeri delle entries che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
La CBP ha iniziato ad accettare le richieste di rimborso a partire dal 20 aprile 2026.
(Contributo editoriale a cura della Italy-America Chamber of Commerce Southeast)