Segnalazioni di illecito – whistleblower

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017.

Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Il dipendente potrà considerare non solo quelle situazioni che configurano reati di corruzione, ma anche quelle in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati.

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che ha l’obbligo di tutelare la riservatezza dei dati e l’identità del segnalante.

Assocamerestero ha adottato un apposito Regolamento per la tutela del dipendente o collaboratore e le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web https://assocamerestero.whistleblowing.it.

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Ultima modifica: Mercoledì 26 Luglio 2023